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MERCOLEDÌ 08 MAGGIO 2024
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La rettifica del riaccertamento straordinario dei residui

La Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 97/2018, ha affermato che, in assenza di una espressa previsione di legge, non è consentito procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario dei residui per porre rimedio a criticità diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
 

La Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 97/2018, ha fornito alcune indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell'art.1, comma 848, della Legge n. 205/2017.

La predetta disposizione dispone espressamente che "i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1°(gradi) gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015".

In base al tenore letterale della citata disposizione, la stessa, secondo i giudici pugliesi, risulta applicabile, sostanzialmente, solo in due diverse ipotesi:

- per i Comuni che non hanno effettuato il riaccertamento straordinario;

- per i Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze per aver "accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015".

Alla luce di quanto precisato, ha spiegato la Sezione, la norma in questione, pur in presenza di un accertamento da parte della Corte dei conti, non risulta applicabile quando è rilevabile una criticità diversa dalla "presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015".

Conseguentemente, la disciplina contenuta nella disposizione in oggetto, per il suo carattere evidentemente eccezionale, risulta di stretta interpretazione; essa costituisce, infatti, una deroga al principio di unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario, affermato, oltre che da diverse Sezioni regionali, anche dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 4/2015) secondo la quale "l'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile". Per di più, si legge ancora nella deliberazione n. 97/2018, se il legislatore avesse voluto, avrebbe certamente potuto prevedere la possibilità di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario anche in altre circostanze, diverse da quelle elencate in precedenza.

I magistrati contabili hanno affermato, quindi, che, in assenza di una espressa previsione di legge, non è consentito procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario per porre rimedio a criticità diverse da quelle espressamente previste dalla legge. In conclusione, secondo il Collegio, l'art.1, comma 848, della Legge n. 205/2017 non ha abolito il generale principio di unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario e costituisce una norma non applicabile, in via estensiva o analogica, al di fuori delle circoscritte ipotesi espressamente previste.

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"No alla rettifica in autotutela del riaccertamento straordinario dei residui"

 

 
Fonte: Corte dei Conti del 06/09/2018
Autore: Redazione Paweb
 
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